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Definizioni

DEFINIZIONI DI LEGGE

  1. per esercizio e manutenzione dell'impianto termico: il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
  2. per controlli sugli impianti: le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  3. per ispezioni sugli impianti: gli interventi di controllo tecnico e documentale, in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti. Le ispezioni delle autorità pubbliche non sostituiscono gli interventi di manutenzione periodica effettuati dalle ditte abilitate;
  4. per verbale di ispezione: il documento rilasciato da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti, al responsabile dell'impianto al fine di attestare l'avvenuta verifica del medesimo;
  5. per manutenzione ordinaria dell'impianto termico: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuati in luogo con strumenti e attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
  6. per manutenzione straordinaria dell'impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto termico;
  7. per impianto termico: l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva e invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
  8. per proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori;
  9. per terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale;
  10. per occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici;
  11. per libretto di impianto: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW;
  12. per libretto di centrale: il documento previsto, per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
  13. per libretto di uso e manutenzione: il documento fornito dal fabbricante dell'apparecchio o dal costruttore dell'impianto;
  14. per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza inferiore a 35 kW (allegato G): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
  15. per rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza superiore o uguale a 35 kW (allegato F): il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato;
  16. per rapporto di prova: il documento riportante le operazioni di controllo e misura effettuate da un tecnico qualificato dell'Ente preposto; una copia del documento deve essere rilasciato al responsabile dell'impianto o a suo delegato che deve sottoscriverlo.
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