MissionL'Attività della Regione è finalizzata all'attuazione congiunta tra le Amministrazione delle Regione al fine di regolamentare gli adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 1991, n.10 e del d.p.r. 26 agosto 1993, n.412 del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs. 311/2006 e DPR 74/2013.
La legge 10 del 1991 integrate dal DPR 74/2013 stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, debbano effettuare i controlli relativi al rendimento di combustione degli impianti termici e debbano poi verificare, alle cadenze stabilite, l’osservanza delle norme, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. L'organismo incaricato provvede annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alla norma di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico. Ogni titolare di impianto termico deve far effettuare da una Ditta abilitata la manutenzione e la prova di rendimento di combustione del generatore di calore. Il manutentore deve trasmettere all'Ucit in via telematica il "rapporto di controllo tecnico" per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, compresi quelli funzionanti con combustibili solidi e quelli superiori ai 35 KW. Sono assoggettati ai controlli ed alle manutenzioni anche gli apparecchi che con la legge 412/93 non erano considerati impianti termici (stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacque unifamiliari) quando la somma della potenza nominale del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (le verifiche degli impianti con combustibili solidi e quelli appena citati restano sospese in attesa dell'entrata in vigore dei decreti Presidenziali di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 192/05). la regione quindi esegue sugli impianti termici il controllo del rendimento di combustione del generatore di calore, verifica lo stato delle coibentazioni, gli eventuali dispositivi di controllo, l’areazione dei locali, il libretto di impianto o di centrale e la documentazione allegata ai medesimi, l'idoneità dei locali in cui sono state installate le caldaie, le condizioni dei canali di fumo, l'indice di fumosità delle caldaie funzionanti a combustibile liquido.
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