SanzioniSANZIONI STABILITE DAGLI ARTICOLI 15 E 7 LEGGE 192/2005 e DALL'ENTE IN BASE ALLA dgr xxxx
Art. 15 comma 5 : “Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1*, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.” Art. 7 comma 1* : “Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.” Art. 15 comma 6 : “L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2**, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’Autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.” Art. 7 comma 2** : “L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme dia attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.” |